Nel decreto legge ‘Rilancio’ la norma per limitare l’ondata dei ricorsi. Giustizia sportiva accorciata e potere alla Federcalcio per la decisioni da prendere
È l’ultimo arrivato, ma vale una mezza rivoluzione. L’articolo 211 quater del decreto legge «rilancio» è riapparso nel fascicolo del provvedimento in extremis. Ma rappresenta una novità fondamentale. Lo sport è più autonomo, la giustizia sportiva molto meno. Il testo amplia le prerogative delle federazioni non soltanto nel senso di costruire una diga davanti alla preventivabile alluvione di ricorsi da parte delle società penalizzate dalla definizione delle classifiche nell’epoca dell’emergenza Covid, ma anche nell’organizzazione dei campionati che verranno, scrive La Gazzetta dello Sport.
POTERE ALLA FEDERAZIONE. Il titolo non spiega tutto: «Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici». Il testo, invece, è decisamente impattante: «In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi le federazioni sportive possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati». Fin qui siamo nell’ordine di quanto è già successo in questi giorni. Dopo la virgola, però, c’è un’aggiunta molto significativa: «Ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019-2020 nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati per la successiva stagione sportiva 2020-2021». Boom.
PRECEDENTE FIORENTINA. Per l’avvocato Mattia Grassani, uno dei massimi esperti di diritto sportivo, «siamo di fronte a una norma di carattere eccezionale, mai adottata prima nella storia dello sport italiano, con la quale, di fatto, vengono attribuite alla Federcalcio amplissime prerogative ed il potere decisionale diretto, senza il preventivo parere del Coni. Ciò accelererà le procedure e gli adempimenti per quanto riguarda annullamento, prosecuzione e conclusione dei campionati». C’è una situazione simile. Grassani ricorda che il d.l. 220/2003 «consentì alla Figc di ammettere la Florentia Viola in serie B, dopo avere disputato, nella stagione sportiva 2002-2003, il campionato di serie C-2».
RICORSI. Insomma, se la Federcalcio dovesse decidere il criterio xy per decidere per esempio retrocessioni e le promozioni, la sua legittimazione sarebbe fortissima. La norma ha passato ieri pomeriggio le forche caudine dell’ultima rilettura. Gli effetti incrociano due stagioni sportive. Certo si tratta di un tentativo di prevenire un’estate infuocata dai ricorsi. Estate infuocata che in realtà non è esclusa dalle norme, ma ristretta all’ambito dell’ex terzo grado (che diventa primo e unico) della giustizia sportiva, quello del Collegio di garanzia. Ci saranno soltanto 7 giorni per ricorrere, e 15 giorni per decidere. Poi si potrà ricorrere solo sull’asse Tar-Consiglio di Stato.
ARTICOLO-RIFORMA. Per Grassani «miglior provvedimento, in questo momento, non poteva essere adottato. Siamo di fronte ad una vera e propria riforma dello sport concentrata in un solo articolo che conferisce tutela legislativa assoluta alle federazioni interessate dalle conseguenze del contagio, praticamente la totalità delle 44 riconosciute dal Coni. E per quanto attiene alla Figc, poi, essendo quella maggiormente interessata da ipotesi di conflittualità immanenti, avremo un presidente federale molto più responsabilizzato ma anche con il governo al suo fianco, particolare non da poco». Non a caso, nel gergo di queste ore, l’articolo ha già trovato un soprannome: «Norma Gravina».

Di
Redazione LaViola.it