Le decisioni del giudice sportivo dopo la quarta giornata di Serie A
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. SASSUOLO
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.46 del 17 settembre 2018) in merito alla condotta violenta del calciatore Douglas Costa De Souza (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Federico Di Francesco (Soc. Sassuolo) intorno al 45° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; data la parziale ammissibilità della prova televisiva ai sensi dei requisiti previsti dall’ art. 35, 1.3, CGS, in relazione ad un’unica condotta (in particolare quella che ha visto il calciatore Douglas Costa affrontare con il gomito alto il calciatore avversario Di Francesco), atteso che le altre condotte complessivamente segnalate sono state comunque sanzionate con provvedimento dell’Arbitro; rilevato, non di meno, che il Giudice è chiamato a valutare, a termini della predetta norma, la sussistenza della condotta violenta; considerato che nel caso di specie il gesto, seppur oggettivamente antisportivo, non sembra assumere con sufficiente grado di certezza i connotati della condotta violenta; P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Douglas Costa De Souza (Soc. Juventus), ai sensi del richiamato art. 35 punto 1.3 CGS.
considerato che il Sig. Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra avversaria, rivolgendosi in maniera concitata verso i componenti della propria panchina, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, individuabile dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell’art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M. delibera di sanzionare l’allenatore Giampiero Gasperini (Soc. Atalanta) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE
EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
COSTA DE SOUZA Douglas (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, attinto in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal VAR.
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna): per avere, al 52° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con violenza un calciatore avversario ad una gamba.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
DZEMAILI Blerim (Bologna): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
PRIMA SANZIONE
DURMISI Riza (Lazio)
MARUSIC Adam (Lazio)
AMMENDA DI € 1.000,00
DE ROSSI Daniele (Roma): per avere indossato una fascia da capitano non regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A
FLORENZI Alessandro (Roma): per avere indossato una fascia da capitano non regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A.
Di
Mattia Zupo