La deputata PD: “L’emendamento al decreto semplificazione presentato oggi in Senato snellisce l’iter salvaguardando il ruolo delle Soprintendenze”
“Oggi è stato presentato in Senato, a firma Caterina Biti, l’emendamento al decreto semplificazione elaborato dal Partito Democratico riguardante l’adeguamento ed il recupero dei nostri stadi, anche di quelli tutelati. Un testo equilibrato che, salvaguardando il ruolo fondamentale delle Sovrintendenze, va nel senso di snellire l’iter e facilitare gli interventi di ristrutturazione, garantendo la conservazione degli elementi architettonici pregiati delle strutture” . Lo dichiara in una nota la parlamentare Rosa Maria Di Giorgi, membro dell’Ufficio di Presidenza del Pd alla Camera dei Deputati e della Commissione Cultura e Sport della Camera.
“In questi mesi, insieme ai miei colleghi, in particolare Luca Lotti, ex ministro allo Sport ed estensore della legge cosiddetta “stadi”, abbiamo fatto un grosso lavoro su questa importante questione, lavoro che ha prodotto versioni diverse dell’emendamento così da venire incontro alle giuste esigenze delle Soprintendenze, del Ministero dei Beni Culturali e degli altri ministeri interessati, Infrastrutture e Sport. Un lavoro lungo e complesso – prosegue Di Giorgi – che consentirà, dopo l’approvazione dell’emendamento, di intervenire sugli impianti sportivi, anche quelli tutelati, per permettere loro di mantenere, con lavori di ristrutturazione, le funzioni proprie e nello stesso tempo per garantirne la sostenibilità economica. Si potrà evitare quindi, senza le eccessive rigidità attualmente in essere, di far degradare strutture ormai inadeguate, così da poter ospitare le manifestazioni sportive, rispondendo alle esigenze degli enti proprietari, in genere i Comuni, e delle società che gestiscono quegli impianti”.
“Abbiamo già verificato una condivisione bipartisan in Parlamento rispetto a una misura che potrebbe essere di grande aiuto per i Comuni italiani, proprietari di numerosi impianti da riammodernare e adeguare alle nuove esigenze. L’emendamento del Pd, che sarà presentato in aula al Senato, risponde a tutte queste esigenze, nel rispetto delle competenze e delle sensibilità di tutti i Ministeri”.
IL TESTO DELL’EMENDAMENTO. All’art. 10, dopo il comma 8 aggiungere il seguente: “8-bis. All’articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi: «1-bis. Ai fini di prevenire il consumo di suolo e di incentivare l’ammodernamento o la ricostruzione degli impianti sportivi per garantirne l’adeguamento agli standard internazionali e la funzionalità in termini di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, nonché della verifica del permanente interesse artistico, storico e culturale degli impianti sportivi risalenti a oltre settanta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, destinati ad accogliere competizioni a livello professionistico e dotati di più di cinquemila posti a sedere, gli indirizzi di carattere generale rimessi alla competenza del Ministero di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, hanno ad oggetto esclusivamente gli elementi architettonici essenziali per tramandare il valore testimoniale dell’opera. In sede di verifica il Ministero indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, di tali elementi, se presenti, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell’impianto sportivo. La verifica è completata dal Ministero entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell’impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per la richiesta di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente e necessari all’istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull’impianto sportivo viene meno, e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, l’esigenza di preservare il valore testimoniale dell’impianto è considerata recessiva rispetto all’esigenza di garantire la funzionalità dell’impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell’adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico – finanziaria dell’impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di compatibilità paesaggistica dell’intervento».
Di
Redazione LaViola.it