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Il blog di Ludwigzaller

Il blog di Ludwigzaller: Gride Manzoniane

“Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”. L’articolo 11 comma 3 del Codice  di giustizia sportiva è apparentemente molto chiaro e non lascia spazio alle interpretazioni. Le pene stabilite sono altrettanto chiare: alla prima infrazione il settore dello stadio da cui provengono le grida deve essere chiuso, in seconda istanza sono previsti 50 mila euro di multa. Se il fatto si ripete ancora il campo può essere squalificato.

Tutto bene quindi? La prima sanzione, intanto, viene sospesa per un anno. Poi entrano i campo, secondo quanto stabilito in un emendamento dell’ottobre 2013, le considerazioni circa la “dimensione e percezione reale del fenomeno”. Occorre che i cori e gli striscioni siano caratterizzati da “odiosa ripetitività” e che non si tratti di “casi singoli”. Non basta che striscioni e cori siano stati letti o ascoltati da “qualcuno”: essi non debbono turbare solo “il destinatario dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori che hanno pagato il biglietto per assistere allo spettacolo”. “Il coro discriminante” deve essere “caratterizzato da una particolare intensità e. distintamente percepito dai tre rappresentanti della Procura Federale, collocati in diversi punti all’interno del recinto di gioco”. I tre rappresentanti debbono manifestare “armonia di opinioni o referti”. Va verificata “la posizione occupata dai tre verbalizzanti al momento dell’intonazione del coro”. Va altresì verificato che “la capacità uditiva (sfera percettiva) dei collaboratori della Procura Federale” sia “idonea a coprire ogni settore dello stadio”. Quanto è avvenuto deve essere confermato dalla autorità di polizia e dalle autorità statali.

Attraverso tutta una serie di precisazioni ed integrazioni l’arcaica legge e la muffita giurisprudenza hanno costruito una fortezza a protezione dei razzisti. Che qualcuno abbia molto semplicemente dileggiato o insultato un’altra persona per motivi razziali sembra avere un peso affatto relativo. Non è un caso se alla fine le società riescano spesso a sfuggire alle sanzioni. Nelle quali invece è incappato il povero Muntari, il quale è stato fatto oggetto di cori razzisti da parte di un gruppo di spettatori  relativamente piccolo, ma abbastanza grande per privarlo della concentrazione, falsare l’esito della partita e soprattutto impartire una lezione pratica di razzismo che è stata divulgata in tutto il paese.

Immaginiamo una legislazione simile applicata in un campus  statunitense: uno studente di colore è fatto oggetto di cori razzisti ma occorre, per sanzionarli, che tutto il campus li abbia sentiti, che chi controllava fosse ben posizionato e non avesse le orecchie piene di cerume, che sia stata disturbata l’attività degli altri  studenti, oltre a quella della persona discriminata, che la polizia e persino lo stato siano stati informati. “Con tutto ciò – scrive Manzoni – anzi in gran parte per ciò, quelle gride ripubblicate e rinforzate di governo in governo, non servivano ad altro che ad attestare ampollosamente l’impotenza dei loro autori; o se producevano qualche effetto immediato, egli era principalmente di aggiungere molte vessazioni a quelle che i pacifici e i deboli sofferivano dai perturbatori”. I Promessi sposi raccontano i vizi e le ingiustizie di un’Italia eterna.

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